Il decreto disciplina l’incentivazione dell’energia prodotta da un impianto solare fotovoltaico che entra in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016.
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo che reca i criteri d’incentivazione dell’energia elettrica prodotta dall’utilizzo di impianti fotovoltaici. Il provvedimento si pone la finalità di raggiungere entro il 31 dicembre 2016 un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale pari a 23.000 MegaWatt (contro i 4.773 MW di aprile 2011). In particolare viene disposto al comma 3 dell’articolo 2 che, al raggiungimento di un costo cumulato annuo di 6 miliardi di euro, l’incentivazione si interromperà e potranno essere riviste, con successivo decreto ministeriale, ulteriori modalità agevolative inerenti la produzione di energia da fotovoltaico necessarie per favorire un ulteriore sviluppo del settore.
L’entrata in esercizio è definita come la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
–impianto collegato in parallelo con il sistema elettrico;
– avvenuta installazione di tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
–risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti.
Il nuovo sistema d’incentivazione, noto come IV° Conto Energia, conferma il riconoscimento per un periodo di vent’anni di una tariffa prestabilita da applicare sulla produzione di energia elettrica dell’impianto. Sono previsti nuovi criteri d’incentivazione differenziati per tipologia d’impianto e per periodo di riferimento.
In sostituzione di quanto previsto dal D.M. 6 agosto 2010 sono previste nuove tariffe incentivanti così come riportate nelle tabelle 1, 2 e 3 dell’Allegato 5 del provvedimento.
Per accedere alle tariffe incentivanti il provvedimento distingue a seconda della taglia dell’impianto differenti condizioni per l’accesso alle tariffe incentivanti, cioè a seconda che si tratti di piccoli impianti o di grandi impianti.
Accesso alle tariffe incentivanti per i piccoli impianti (articolo 9)
Entro 15 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, il soggetto responsabile dell’impianto deve inviare alla società GSE la richiesta di concessione dell’incentivo accompagnata da tutta la documentazione prevista dall’allegato 3-C. La data di entrata in esercizio è quindi il riferimento per l’attribuzione del livello tariffario d’incentivazione mentre la comunicazione al GSE rappresenta la procedura per far scaturire il diritto ad essere remunerati. Il GSE ha a disposizione 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta per adempiere al pagamento dell’incentivo.