Il decreto dis­ci­plina l’incentivazione dell’energia prodotta da un impianto solare foto­voltaico che entra in eser­cizio in data suc­ces­siva al 31 mag­gio 2011 e fino al 31 dicem­bre 2016.

È stato pub­bli­cato in Gazzetta uffi­ciale il decreto del Min­is­tero dello Sviluppo che reca i cri­teri d’incentivazione dell’energia elet­trica prodotta dall’utilizzo di impianti foto­voltaici. Il provved­i­mento si pone la final­ità di rag­giun­gere entro il 31 dicem­bre 2016 un obi­et­tivo indica­tivo di potenza instal­lata a liv­ello nazionale pari a 23.000 MegaWatt (con­tro i 4.773 MW di aprile 2011). In par­ti­co­lare viene dis­posto al comma 3 dell’articolo 2 che, al rag­giung­i­mento di un costo cumu­lato annuo di 6 mil­iardi di euro, l’incentivazione si inter­romperà e potranno essere riv­iste, con suc­ces­sivo decreto min­is­te­ri­ale, ulte­ri­ori modal­ità agevola­tive iner­enti la pro­duzione di ener­gia da foto­voltaico nec­es­sarie per favorire un ulte­ri­ore sviluppo del settore.

L’entrata in eser­cizio è definita come la prima data utile a decor­rere dalla quale sono ver­ifi­cate tutte le seguenti con­dizioni:
–impianto col­le­gato in par­al­lelo con il sis­tema elet­trico;
– avvenuta instal­lazione di tutti i con­ta­tori nec­es­sari per la con­tabi­liz­zazione dell’energia prodotta e scam­bi­ata o ceduta con la rete;
–risul­tano assolti tutti gli even­tu­ali obb­lighi rel­a­tivi alla rego­lazione dell’accesso alle reti.

Il nuovo sis­tema d’incentivazione, noto come IV° Conto Ener­gia, con­ferma il riconosci­mento per un peri­odo di vent’anni di una tar­iffa presta­bilita da appli­care sulla pro­duzione di ener­gia elet­trica dell’impianto. Sono pre­visti nuovi cri­teri d’incentivazione dif­feren­ziati per tipolo­gia d’impianto e per peri­odo di riferimento.

In sos­ti­tuzione di quanto pre­visto dal D.M. 6 agosto 2010 sono pre­viste nuove tar­iffe incen­ti­vanti così come ripor­tate nelle tabelle 1, 2 e 3 dell’Allegato 5 del provvedimento.

Per accedere alle tar­iffe incen­ti­vanti il provved­i­mento dis­tingue a sec­onda della taglia dell’impianto dif­fer­enti con­dizioni per l’accesso alle tar­iffe incen­ti­vanti, cioè a sec­onda che si tratti di pic­coli impianti o di grandi impianti.

Accesso alle tar­iffe incen­ti­vanti per i pic­coli impianti (arti­colo 9)

Entro 15 giorni dalla data di entrata in eser­cizio dell’impianto, il soggetto respon­s­abile dell’impianto deve inviare alla soci­età GSE la richi­esta di con­ces­sione dell’incentivo accom­pa­g­nata da tutta la doc­u­men­tazione pre­vista dall’allegato 3-C. La data di entrata in eser­cizio è quindi il rifer­i­mento per l’attribuzione del liv­ello tar­if­fario d’incentivazione men­tre la comu­ni­cazione al GSE rap­p­re­senta la pro­ce­dura per far sca­turire il diritto ad essere remu­nerati. Il GSE ha a dis­po­sizione 120 giorni dalla data di rice­vi­mento della richi­esta per adem­piere al paga­mento dell’incentivo.