L’impianto deve essere a servizio dell’abitazione e non deve superare i 20 kW di potenza

[ 18 marzo 2013 ]

Impianto fotovoltaico

Fabio Tognetti, Centro nazionale per le rinnovabili di Legambiente per greenreport.it

Finalmente è arrivato il tanto atteso parere ufficiale dell’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di poter usufruire delle detrazioni fiscali del 50% (36% a partire dal 1° luglio) per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Infatti, il 14 marzo scorso, la Direzione centrale dell’Agenzia si è espressa favorevolmente, tramite la consulenza giuridica n. 954-80/2012, in risposta a un quesito che le era stato posto a ottobre 2012 dall’Anie (la Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche). Un parere favorevole che era nell’aria, in quanto in questo senso si erano già espresse varie sezioni locali dell’Agenzia (tanto che molte aziende installatrici hanno già cominciato a produrre preventivi con allegata un’analisi economica basata non più sul Conto energia, ma sulle detrazioni fiscali), ma che mancava ancora dell’ufficialità della sede centrale.

Quindi, gli impianti fotovoltaici potranno rientrare tra quegli interventi finalizzati al risparmio energetico, di cui all’articolo 16-bis del Tuir, lettera h (introdotto dall’articolo 4 del Dl 201/2011, convertito in Legge 214/2011), che potranno beneficiare delle Detrazioni del 50% dall’Irpef (che torneranno al 36% a partire dal 1° luglio 2013). L’agevolazione spetta fino a un massimo di spesa di 96.000 euro per singola unità immobiliare (48.000 euro per le spese sostenute dal dal 1° luglio 2013).

Si tratta di un’ottima notizia per il settore del fotovoltaico. Infatti, l’accesso alle Detrazioni fiscali, in un contesto caratterizzato dall’incertezza legata alla fine del V Conto energia, potrebbe garantire di traghettare il fotovoltaico italiano verso la tanto agognata grid parity.

Vediamo nel dettaglio il parere dell’Agenzia delle Entrate.

I requisiti dell’impianto fotovoltaico

L’impianto fotovoltaico, per poter beneficiare delle detrazioni fiscali, poiché queste ultime devono essere finalizzate a favorire il recupero del patrimonio edilizio abitativo in relazione a unità immobiliari residenziali, deve necessariamente essere posto a servizio dei bisogni energetici dell’abitazione. Per l’Agenzia delle Entrate, “la possibilità di fruire della detrazione viene meno quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l’impianto abbia potenza superiore a 20 kW ovvero, pur avendo potenza non superiore a 20 kW, non sia posto a servizio dell’abitazione.”

Il parere dell’Agenzia

Le perplessità in merito alla possibilità di annoverare il fotovoltaico tra gli interventi agevolabili tramite le Detrazioni fiscali dipendevano dal fatto che si trattasse di interventi finalizzati alla produzione di energia e non al conseguimento di risparmi energetici, come invece afferma la norma sulle detrazioni. Infatti, tra gli interventi agevolabili in base alla lettera h) dell’art. 16-bis del Tuir, sono compresi quelli relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

L’Agenzia ha però fugato queste perplessità richiamando le disposizioni comunitarie che, in sintesi, stabiliscono che quanto maggiore è la quota di energia rinnovabile, tanto minore è l’indice di prestazione energetica e dunque minore è la classe energetica dell’edificio, per cui la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparabile a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico.

La documentazione richiesta

Altro aspetto importante riguarda la documentazione da trasmettere, sempre in base alla lettera h) dell’art. 16-bis, per attestare il conseguimento dei risparmi energetici, derivanti dall’installazione di un impianto fotovoltaico. Secondo l’Agenzia delle Entrate, è sufficiente, “conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e l’installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico derivante dall’impianto fotovoltaico.” Ne consegue che l’iter per l’ottenere le Detrazioni è decisamente snello e semplice.

Compatibilità con lo scambio sul posto e del ritiro dedicato

Riguardo alla compatibilità della detrazione in esame con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato, questa è possibile. Non è invece possibile cumulare le Detrazioni con le tariffe incentivanti del Conto energia.

Fonte: greenreport.it